Aggiornato a 08/2023

Nel regolamento si fa l'uso di un solo genere per facilitarne la lettura. Indubbiamente s'intendono ad ogni modo anche gli altri generi.

Regolamento d'esame versione accorciata

1. Descrizione

1.1. La versione accorciata presenta gli aspetti importanti degli esami. In caso di dubbio è il testo completo d'esame che fa testo.

2. Forma e estensione d'esame

2.1. L'esame comprende 32 domande a scelta multipla (A+, A-, Kprim*) alle quali bisogna rispondere in 60 minuti.

3. Lingua dell'esame

3.1. L'esame si svolge in una delle lingue nazionali correntemente più utilizzate, tedesco, francese o italiano.

4. Documentazione autorizzata

4.1. Durante l'esame sono autorizzate, come documentazione ausiliare, solo le basi legali.

5. Valutazione

5.1. La risposta completamente corretta a una domanda da diritto a un punto. Una domanda a risposta multipla dove tre risposte sono corrette e una sbagliata da diritto a mezzo punto.

5.2. L'esame è considerato superato quando si ottiene almeno 22 punti.

6. Ripetizione dell'esame

6.1. In caso di insuccesso l'esame può essere ripetuto. Per ogni ripetizione d'esame, verrà riscossa la regolare tassa finanziaria.

Regolamento dell'esame di teoria in vista dell'ottenimento del certificato di perito in radioprotezione (perizia tecnica) nel campo della medicina

1. Descrizione

1.1. Il presente regolamento d'esame fissa i diritti e i doveri della commissione d'esame, dell'ufficio degli esami, dei centri d'esame e dei candidati concernente l'esame per l'ottenimento del certificato di perito in radioprotezione (perizia tecnica) nel campo medico.

1.2. La commissione d'esame decide il regolamento d'esame ed è l'organo di sorveglianza generale degli esami. L'aggiornamento del pacchetto delle domande a scelta multipla, la sua estensione e la garanzia della qualità sono di competenza della commissione.

1.3. L'ufficio centralizzato degli esami amministra le iscrizioni, prepara gli esami, li valuta, stabilisce i certificati ed esercita la sorveglianza sui centri d'esame.

1.4. I centri d'esame sono i centri di formazione riconosciuti dall'Ufficio federale della sanità pubblica per i corsi di perito in radioprotezione (perizia tecnica) nel campo medico. L'organizzazione locale degli esami è di loro competenza.

2. Obiettivi e contenuti dell'esame

2.1. L'obiettivo dell'esame è verificare che il futuro esperto dispone delle conoscenze teoriche e pratiche in radioprotezione, necessarie alla sua attività medica.

2.2. La materia d'esame comprende I contenuti di formazione fissati nell'ordinanza concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione del 2017.

3. Forma e durata dell'esame

3.1. L'esame comprende 32 domande a scelta multipla (A+, A-, Kprim).

3.2. L'esame è effettuato tramite internet e dura 60 minuti. Il centro d'esame puo' decidere, in casi eccezionali giustificati, che l'esame sia realizzato in forma scritta.

3.3. Colui che supera l'esame è riconosciuto competente per le conoscenze tecniche e la qualifica di perito in radioprotezione (perizia tecnica) nel campo medico, conformemente all'ordinanza sulla radioprotezione del 2017 (articolo 182, paragrafo 2) e all'ordinanza concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione del 2017.

4. Lingua dell'esame

4.1. L'esame si svolge in una delle lingue nazionali correntemente più utilizzate, tedesco, francese o italiano.

4.2. Se un partecipante decide di sostenere l'esame in una lingua che non è la lingua del corso che ha seguito, le differenze tra le versioni linguistiche non sono considerate come possibile motivo di ricorso.

5. Condizione d'ammissione all'esame

5.1. E' ammesso all'esame la persona che ha seguito con successo i corsi di radioprotezione dati da un centro di formazione continua riconosciuto dall'UFSP.

5.2. Per "seguito con successo i corsi", si intende che la presenza dei partecipanti è obbligatoria al minimo l'80% del tempo del corso sia teorico sia della parte pratica.

6. Rinuncia all'iscrizione

6.1. In caso di rinuncia all'iscrizione almeno 20 giorni prima dell'esame, la tassa d'iscrizione, dedotte le spese di registrazione, viene rimborsata.

6.2. In caso di rinuncia all'iscrizione almeno 10 giorni prima dell'esame, sarà rimborsato il 50% del costo della tassa d'esame.

6.3. In caso di rinuncia all'iscrizione oltre questo termine, la tassa d'esame non verrà rimborsata.

7. Documentazione autorizzata

7.1. Durante l'esame non è autorizzata nessuna documentazione ad eccezione delle basi legali.

8. Presa a carico della sorveglianza

8.1. La presa a carico della sorveglianza dell'esame è assicurata dal centro di formazione, che devono mettere a disposizione un numero sufficiente di persone a tale scopo per tutta la durata dell'esame.

9. Valutazione

9.1. Le prove sono corrette in maniera centralizzata dall'ufficio degli esami. La risposta corretta a una domanda da diritto a un punto. Una domanda Kprim dove tre risposte sono corrette e una è sbagliata da diritto a mezzo punto. Le domande con risposta sbagliata o mancante da diritto a 0 punti.

9.2. L'esame è considerato superato quando si ottiene almeno 22 punti.

10. Esclusione e ritiro

10.1 I centri d'esame escluderanno dall'esame in corso i candidati che utilizzano una documentazione non autorizzata o che tentano di imbrogliare. L'esame è quindi ritenuto fallito.

10.2 Quando l'uffici degli esami osserva, delle infrazioni al presente regolamento durante la esecuzione di un esame, Tutto l'esame deve essere ripetuto per tutti i candidati, il centro se ne assume i costi.

11. Riuscita e ripetizione dell'esame

11.1. Nel caso di superamento dell'esame il candidato riceverà il certificato dopo 30 giorni.

11.2. Qualsiasi ritardo nella spedizione del certificato deve essere annunciato e giustificato immediatamente al candidato.

11.3. In caso di insuccesso l'esame può essere ripetuto. Per ogni ripetizione d’esame, verrà riscossa la regolare tassa finanziaria.

11.4. Se l'esame non è stato superato per tre volte, il partecipante deve seguire nuovamente l'intero corso prima di poter sostenere nuovamente l'esame e, se necessario, ripeterlo altre due volte.

12. Diritto di consultazione

12.1. In caso di insuccesso il candidato a diritto, entro 20 giorni, dall’annuncio della decisione, di consultare il suo esame presso l'ufficio degli esami.

13. Tariffe

13.1. L'importo della costi d'esame e della costi d'appello è stabilito dall'ufficio esami e deve essere versato in anticipo.

14. Vie di ricorso

14.1. È possibile ricorrere per iscritto entro i 30 giorni presso la commissione d'esame, contro la decisione dell'ufficio degli esami (ricorso); la commissione d'esame decide definitivamente, tranciando il ricorso.

14.2. Per la gestione del reclamo è previsto il pagamento anticipato di un contributo alle spese pari alla costi d'esame. Se il reclamo porta a una modifica del risultato dell'esame, la tassa di reclamo sarà rimborsata al candidato.

14.3. In caso di differenze tra il centro d'esame e l'ufficio d'esame, la commissione d'esame funziona da arbitro se una delle due parti lo richiedesse. In questa funzione, la commissione d'esame si appella al presente regolamento e decide definitivamente.